1. Dopo l'articolo 421 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 421-bis. - (Abuso della credulità popolare). Chiunque, con qualsiasi impostura, millantando poteri sovrannaturali o facoltà esoteriche, abusi della credulità popolare è punito, qualora dall'esercizio di tali pratiche derivi turbativa dell'ordine pubblico e del comune sentire, con la reclusione da uno a tre anni.
L'esercizio ovvero la diffusione e la divulgazione delle pratiche di cui al primo comma via etere, con il mezzo televisivo o radiofonico, sono puniti con la reclusione non inferiore a due anni».
1. L'articolo 661 del codice penale è abrogato.